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Reg. Tribunale di Catania n.28/96

Edizione 30 settembre 1996

Direttore Responsabile: Pietro  Agen

Direzione e Redazione: Via Mandrà 8 - Catania 0957310706

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Gestire le cartelle di pagamento: pagare, rateizzare, annullare.

2023-07-10 16:43

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Gestire le cartelle di pagamento: pagare, rateizzare, annullare.

Ecco di seguito una scheda informativa sulla cartella di pagamento o esattoriale: cos'è, come effettuare il pagamento e le modalità per richiedere l'a

Ecco di seguito una scheda informativa sulla cartella di pagamento o esattoriale: cos'è, come effettuare il pagamento e le modalità per richiedere l'annullamento o la sospensione. Troverete anche informazioni utili e aggiornate sulla rottamazione fiscale.La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova opportunità agevolata per i debiti pendenti presso l'Agenzia delle Entrate. Questa disposizione consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza dover pagare interessi, sanzioni, mora o aggi. Per scoprire quali debiti possono beneficiare di questa opportunità agevolata, è attivo un servizio web per richiedere l'elenco delle cartelle che possono essere "rottamate". Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile compilare online la domanda e ricevere tramite e-mail un prospetto informativo dettagliato sulle cartelle, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di addebito. Il prospetto fornisce informazioni sul debito attuale e gli importi dovuti senza sanzioni, interessi o aggio. Sono inclusi tutti i dettagli necessari per valutare la propria situazione e identificare i debiti che possono essere inclusi nella domanda di adesione, da presentare sempre in via telematica entro il 30 giugno 2023.

 

Che cos’è la cartella esattoriale?

La cartella di pagamento o esattoriale è un documento amministrativo tramite il quale l'Agente della Riscossione richiede ai contribuenti il pagamento delle somme relative a contributi, tasse o imposte che risultano ancora non corrisposte dopo l'attività di controllo e liquidazione dell'Ente creditore, come ad esempio l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o i Comuni. Una volta accertato il debito del contribuente, l'Ente creditore registra l'importo dovuto in un ruolo, che è un elenco contenente i nomi dei debitori, la tipologia del credito e le somme da versare. Una volta compilato, il ruolo viene trasmesso all'Agente della Riscossione, che successivamente invia la cartella di pagamento al debitore. Affinché la cartella di pagamento sia valida ed efficace, deve includere, oltre alla somma da pagare da parte del destinatario, anche i dettagli del debito a cui si riferisce, un'ingiunzione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica, le modalità di pagamento (in un'unica soluzione o in forma dilazionata) e le informazioni su come richiedere una revisione della cartella stessa, la sospensione della sua efficacia o l'annullamento del debito.

 

Come pagare le cartelle?

L'Agente della Riscossione invia al debitore la cartella di pagamento con allegato un bollettino RAV o il Modulo PagoPa precompilati con l'importo dovuto. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica (180 giorni per le cartelle notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022).

Le modalità di pagamento della cartella includono:

Servizio "Paga-on line" sul sito dell'Agenzia o sull'App Equiclick.

Canali telematici delle banche, Poste Italiane e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a PagoPa.

Banche, Poste e tabaccai.

Sportelli dell'Agente di Riscossione.

Per i pagamenti dall'estero, è possibile utilizzare il modulo di pagamento PagoPa (per le banche collegate a PagoPa) o effettuare un bonifico sul conto corrente dell'Agente di Riscossione, indicando il numero della cartella di pagamento e il codice fiscale del debitore.

In caso di mancato pagamento delle rate, l'Agente della Riscossione può avviare procedure cautelari e conservative o procedere con l'esecuzione forzata per il recupero del credito. In caso di ritardo nel pagamento, saranno aggiunti interessi di mora e spese aggiuntive.

È possibile effettuare il pagamento utilizzando la compensazione tramite il modello "F24 Accise" con codice tributo RUOL, presentato tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o con l'assistenza di un intermediario. È anche possibile compensare i crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione, previa certificazione online del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

È possibile richiedere la rateizzazione della cartella di pagamento presentando un'istanza all'Agente della Riscossione. Per importi superiori a 60.000 euro, è necessario documentare una situazione di obiettiva difficoltà. Il piano di rateizzazione può prevedere importi variabili per ciascun anno, fino a un massimo di 72 rate mensili. In casi di gravi difficoltà economiche non imputabili al debitore, la dilazione può aumentare fino a 120 rate mensili. È possibile prorogare la dilazione fino a 72 mesi in caso di ulteriore peggioramento della situazione economica temporanea, a condizione che il piano di dilazione non sia decaduto.

La decadenza dalla rateizzazione si verifica quando il debitore non paga un certo numero di rate, anche non consecutive. In tal caso, l'importo residuo diventa riscuotibile in un'unica soluzione o può essere richiesta una nuova rateizzazione solo se i pagamenti scaduti risultano saldati. I termini per la decadenza sono: 18 rate per le rateizzazioni dall'8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nella ex "zona rossa"), 10 rate per le rateizzazioni dopo l'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021, e 5 rate per le rateizzazioni dal primo gennaio 2022.

 

Annullamento, ricorso o sospensione

Il contribuente ha diverse opzioni in caso ritenga infondato l'addebito della cartella di pagamento. Può richiedere all'Agente l'annullamento in autotutela della cartella o presentare un ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica.

Chi ha presentato ricorso può anche richiedere la sospensione dell'efficacia della cartella se ritiene che il pagamento delle somme richieste possa causare gravi danni prima che la Corte si pronunci. L'istanza di sospensione può essere presentata direttamente alla Corte (sospensione giudiziale) o all'Ente creditore che ha emesso il ruolo (sospensione amministrativa). In caso di rigetto del ricorso, saranno dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Il contribuente può anche presentare una dichiarazione (sospensione legale) in cui indica i motivi, previsti dalla legge, per cui ritiene di non dover pagare le somme richieste. In tal caso, l'Agente è tenuto a sospendere le procedure di recupero crediti per effettuare le opportune verifiche. La dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella e deve essere giustificata da almeno una delle seguenti circostanze: prescrizione o decadenza del credito prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio dell'ente creditore, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza che annulla, in tutto o in parte, la richiesta dell'ente creditore, o pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo.

L'ente creditore deve comunicare l'esito dell'esame al debitore entro 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, altrimenti le somme iscritte al ruolo verranno annullate automaticamente. Il contribuente che presenta falsa documentazione sarà soggetto a una multa amministrativa che varia dal 100% al 200% degli importi dovuti, con un importo minimo di 258 euro.

 

Definizione agevolata

La Legge di Bilancio del 2023 ha introdotto la definizione agevolata chiamata "Rottamazione quater" per i debiti affidati all'Agente di Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, compresi quelli inclusi in misure agevolative precedenti.

I contribuenti avranno la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza dover pagare interessi, sanzioni, interessi di mora e aggi. L'importo comprende il capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per aderire alla definizione agevolata, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione in forma telematica entro il 30 giugno 2023 (invece del precedente termine del 30 aprile). Le modalità saranno indicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Gli importi possono essere pagati in due modalità:

In un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023.

In un massimo di 18 rate (in 5 anni), con le prime due rate da pagare entro il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate dovranno essere saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. Le prime due rate corrisponderanno al 10% delle somme dovute, mentre le restanti saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede un interesse annuo del 2%, a partire dal 1 agosto 2023.

Inoltre, dal 31 marzo 2023, è previsto l'annullamento automatico dei singoli debiti affidati all'Agente di Riscossione dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali, relativi al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per importi fino a mille euro, senza necessità di richiesta da parte del contribuente.