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Reg. Tribunale di Catania n.28/96

Edizione 30 settembre 1996

Direttore Responsabile: Pietro  Agen

Direzione e Redazione: Via Mandrà 8 - Catania 0957310706

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FNAARC: Proroga e rateizzazione secondo acconto IRPEF2023

2023-11-17 13:02

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Impresa,

FNAARC: Proroga e rateizzazione secondo acconto IRPEF2023

📅 Proroga e Rateizzazione del Secondo Acconto IRPEF 2023 📉Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, noto come Decreto Anticipi, accompagnamento alla

📅 Proroga e Rateizzazione del Secondo Acconto IRPEF 2023 📉

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, noto come Decreto Anticipi, accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19 ottobre 2023 e da convertire entro il 17 dicembre 2023, ha introdotto importanti modifiche riguardo al secondo acconto dell'IRPEF.

⏳ Nuove Scadenze e Possibilità di Rateizzazione ⏳

Soggetti Ammessi:
Questa proroga è accessibile esclusivamente ai contribuenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- Posseggano partita IVA;
- Esercitino attività in forma individuale (ad esempio, agenti di commercio);
- Abbiano realizzato ricavi o compensi nell’anno 2022 non superiori a 170.000 euro.
Per verificare il superamento della soglia dei 170.000 euro, si farà riferimento ai compensi e ai ricavi dichiarati per il periodo d’imposta 2022, secondo quanto stabilito dall’articolo 85 e 57 del Tuir.

Nuove Date di Versamento:
Questi soggetti avranno la possibilità di effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 entro il 16 gennaio 2024, anziché la scadenza originaria del 30 novembre 2023.

📆 Rateizzazione e Nuove Scadenze:
I soggetti ammessi potranno anche rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili:

Prima rata: 16 gennaio 2024;
Rate successive: 16 febbraio 2024, 18 marzo 2024, 16 aprile 2024, e 16 maggio 2024.
È importante notare che l’eventuale rateizzazione comporterà l'applicazione di interessi al tasso dello 0,33% mensile.

🚫 Soggetti Esclusi:
Si precisa che lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguardano tutte le persone fisiche. Rimangono esclusi:

- Persone fisiche titolari di partita IVA con compensi o ricavi superiori a 170.000 euro nel 2022;
- Persone fisiche senza partita IVA individuale;
- Soggetti diversi dalle persone fisiche come società di capitali, società di persone, enti commerciali o non commerciali;
- Soci in trasparenza di società, anche con fatturato inferiore alla soglia indicata.

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